Ricordiamo che il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione del 50% sugli interventi di ristruttirazione edilizia delle unità immobiliari individuali oppure delle parti comuni degli edifici.
L’articolo 16-bis del Tuir, al comma 8 precisa che in base a tali disposizioni, “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare…”.
In pratica tale articolo prevede che “al rogito notarile si può dichiarare sia che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore oppure che venga ceduto all’acquirente”.
Se al momento del rogito non vengono menzionati accordi in tal senso, questi possono essere fatti valere anche successivamente tramite apposita scrittura privata autenticata da un notaio, specificando che tali accordi sono valevoli sin dalla data del rogito.
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Porto San Giorgio li 29/08/2020
392/1327360