ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ
L’acquisizione dell’eredità avviene attraverso un atto esplicito di accettazione che fa iniziare i suoi effetti all’apertura della successione.
Non è più possibile rinunciarvi una volta acquisita la qualifica di erede, nè è possibile introdurre termini e condizioni, non può essere ceduta ad altri.
Il diritto di accettazione eredità si prescrive dopo dieci anni dall’apertura della successione.
Esistono varie tipologie di accettazione di eredità che elenchiamo di seguito:
- Accettazione espressa = Che si verifica con scrittura privata apposita o atto pubblico.
- Accettazione pura e semplice = Si tratta dell’accettazione senza riserve e l’erede per effetto della stessa, riceve il patrimonio del defunto compresi i debiti, ed è tenuto a pagare le somme dovute anche con le proprie risorse finanziarie quando l’eredità non è sufficiente a coprire le passività.
- Accettazione presunta = Si tratta di un accettazione pura e semplice quando l’erede in possesso dei beni ereditari non redige il dovuto inventario dei beni nel tempo utile di tre mesi.
Si applica l’accettazione presunta anche nei confronti dell’erede che pur redigendo l’inventario non dichiara l’accettazione con beneficio di inventario entro quaranta giorni. - Accettazione con beneficio di inventario = Con questa tipologia di accettazione l’erede accetta il patrimonio lasciato in eredità ma è tenuto a pagare gli eventuali debiti solamente fino alla soglia massima di quello ricevuto, tenendo in pratica distinti il proprio patrimonio personale da quello del defunto. Questo tipo di accettazione puo’ essere solo espressa e ci si puo’ rivolgere anche ad un notaio per evadere la pratica oppure rivolgersi direttamente al cancelliere del tribunale dove aveva domicilio il lascitario.
Va dichiarata entro tre mesi dal decesso del defunto ed è obbligatoria per i minori, per i minori emancipati, per gli interdetti, e gli inabilitati. - Accettazione tacita = Si verifica quando l’erede compie atti o azioni che esprimono la sua volontà di accettare il patrimonio, ad esempio vendere l’immobile. (Molto spesso accade nel momento in cui gli eredi decidono di vendere una proprietà del defunto e di solito è l’unica spesa che compete ai venditori in fase di rogito notarile).
Ultimamente una sentenza della corte di cassazione ha sancito che continuare ad usare i beni del defunto dopo la sua morte, come continuare a vivere nella sua casa oppure continuare a utilizzare la sua auto sia una accettazione tacita di eredità.
Porto San Giorgio li 11/02/2023
Stefano Pallotti
392/1327360
392/1327360
Agente immobiliare F.I.A.I.P. 26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
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