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L’acquirente rimane rimane debitore principale nel caso “Super sisma bonus acquisti” verso agenzia entrate.

Con il cosiddetto "Super sisma bonus acquisti" promulgato con il DL 63/2013, ART.16 comma 1 - septies,  stiamo parlando del bonus concesso in caso di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati che determinino il passaggio ad una ovvero a due classi inferiori di rischio sismico. Tale detrazione si applica nei fabbricati posti in zone sismiche 1,2,3 e prevede una detrazione del 75% o dell'85% fino a d un massimo di Euro 96.000 per chi acquista singole unità immobiliari dalla ditta che ha realizzato l'intervento.

Con il cosiddetto “Super sisma bonus acquisti” promulgato con il DL 63/2013, ART.16 comma 1 – septies,  stiamo parlando del bonus concesso in caso di demolizione e ricostruzione di interi fabbricati che determinino il passaggio ad una ovvero a due classi inferiori di rischio sismico.
Tale detrazione si applica nei fabbricati posti in zone sismiche 1,2,3 e prevede una detrazione del 75% o dell’85% fino a d un massimo di Euro 96.000 per chi acquista singole unità immobiliari dalla ditta che ha realizzato l’intervento.
Da non confondere con il nuovo “sisma bonus” con cui ci sono evidenti analogie ma trattasi comunque di agevolazione fiscale diversa.

In pratica quindi con il “superbonus” se l’importo di un immobile A è di Euro 200.000 iva compresa, con il massimo dello sconto si pagherebbe invece Euro 104.000.
L’impressione di molti acquirenti a cui viene proposto l’acquisto di immobili con tale forma è quella per cui in caso venisse contestato lo sconto dall’agenzia entrate, si possa essere al sicuro con una dicitura inserita all’interno dei preliminari o nei rogiti notarili, in cui si afferma che gli acquirenti siano esentati dal rimborso verso l’impresa cedente lo sconto.

Invece il comma 5 dell’art.121 del DL 34/2020 sancisce che “qualora sia accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta”, l’agenzia delle entrate provvede direttamente al recupero delle somme verso gli acquirenti degli immobili stessi e non verso l’impresa venditrice.

Certamente in caso di colpa grave o dolo anche l’impresa viene coinvolta nella richiesta di rimborso, ma il primo obbligato rimane l’acquirente.

L’unica maniera per tutelarsi in questo caso è di predisporre sul piano contrattuale nei preliminari e nei rogiti che la stessa impresa venditrice chieda di esentare espressamente l’acquirente di quanto versato dall’impresa stessa.

 

Porto San Giorgio li 01/07/2023

Stefano Pallotti
392/1327360
Agente immobiliare F.I.A.I.P.  26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
Iscritto all’albo dei C.T.U.( Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
AGENZIA IMMOBILIARE ALKADIA

 

 

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