Come abbiamo visto nel precedente articolo il regolamento di condominio, soprattutto quello contrattuale, pone dei vincoli importanti anche sull’uso della proprietà privata esclusiva.
Alcune volte però la legislazione o la cassazione permettono al singolo interesse privato di prevalere sul condominio.
E’ il caso prospettato da un condomino della città di Frosinone il cui regolamento di condominio vietava il posizionamento dei condizionatori se non sul balcone di proprietà esclusiva.
Il condomino in questione però non aveva balconi di proprietà esclusiva aveva quindi pensato bene di posizionare il motore del condizionatore sul lastrico solare.
Il condominio si era opposto facendo valere appunto il regolamento, ed il tribunale di Frosinone gli aveva dato ragione in prima istanza, ma sia la corte di appello di Roma, sia la corte di cassazione dava invece ragione al singolo condomino in quanto se è vero che il regolamento suddetto impone ai condomini di servirsi delle proprietà esclusive allo stesso modo non interviene sull’uso delle parti comuni.
Per questo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Ne consegue che in base a questa sentenza della corte di cassazione(n. 4099 – 7 giugno 2023) e ora possibile servirsi del lastrico solare per i motori dei condizionatori e allo stesso modo con la sentenza 1337/2023, la Cassazione ha chiarito che per l’installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
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Porto San Giorgio li 06/01/2024
392/1327360