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Abusivismo della professione di agente Immobiliare! Di cosa stiamo parlando?

L’attività di mediazione di immobili in locazione o in vendita è un’attività che richiede una abilitazione professionale, che contempla anche una copertura assicurativa professionale che può essere concessa solo a persone che ne abbiano i requisiti professionali e morali a tutela dei consumatori/clienti come previsto dalla legge 39/89 e sue successive modifiche/norme di attuazione;

L’attività di mediazione di immobili in locazione o in vendita è un’attività che richiede una abilitazione professionale, che contempla anche una copertura assicurativa professionale che può essere concessa solo a persone che ne abbiano i requisiti professionali e morali a tutela dei consumatori/clienti come previsto dalla legge 39/89 e sue successive modifiche/norme di attuazione;

Pertanto chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con una sanzione amministrativa di una somma compresa fra Euro 7.500,00 ed Euro 15.000,00 ed è obbligato alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
Se entriamo nel particolare scopriamo che nonostante il pagamento della sanzione, alla seconda infrazione si applicano anche le sanzioni penali previste dall’Art.348 del codice penale, ossia reclusione da sei mesi a tre anni e una sanzione che può variare da Euro 10.000 a Euro 50.000.

L’abusivismo immobiliare si divide generalmente in 3 categorie:
a)L’abusivo totale, in altre parole quella persona che esercita la professione senza i necessari requisiti e senza le necessarie competenze.
Potrebbe sembrare poca cosa a volte, ma in realtà i mediatori abusivi, ovviamente, non possono essere indicati negli atti notarili, ne consegue che negli stessi verranno fatte dichiarazioni false e mendaci (483 Codice Penale) da parte dei comparenti che si sono avvalsi di dette persone;
L’evasione fiscale perpetrata con questa attività abusiva con la relativa sottrazione di redditi all’erario è un danno per la collettività, ma è anche una sleale concorrenza per la categoria degli agenti Immobiliari, considerato che il “consulente” abusivo non potrà incassare la provvigione regolarmente ma in forme non conformi alle leggi, con evasione dell’IVA e quindi un fraudolento minore importo;
Fra l’altro il lavoro senza norme e con minori costi costituisce una palese concorrenza sleale, svolto senza la adeguata preparazione professionale e senza copertura assicurativa privando i Clienti Consumatori delle necessarie tutele con un conseguente danno di immagine professionale per l’intera categoria.

b)Esercita altra professione ma non disdegna di “vendere immobili”!
A questo proposito è bene chiarire che la legge n.39 del 1989 che disciplina la mediazione immobiliare sancisce che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione e con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali.
Semplificando il discorso possiamo dire che: L’ingegnere, il geometra, l’avvocato, il perito bancario, il notaio, l’impiegato della banca, la banca stessa, tutte queste figure che chiedono una provvigione(anche spacciandola per consulenza)NON sono AUTORIZZATI  a farlo, anzi incorrono nella sanzioni civili e penali sopra menzionate, pur avendo nel cassetto l’abilitazione ad agente immobiliare.

c)Abusivo per conto di un agenzia immobiliare
Diciamo che questo è l’abusivismo più subdolo e forse diffuso, non di rado infatti all’interno di alcune agenzie immobiliari, si possono notare diversi dipendenti che svolgono le mansioni tipiche dell’agente immobiliare e si qualificano con espressioni che a volte possono confondere del tipo: Collaboratore, assistente, procacciatore di affari, addirittura qualcuno si spaccia per consulente immobiliare, cosa sbagliatissima infatti il consulente è un “professionista a cui si ricorre come esperto in quella professione” e se così fosse sarebbe un Agente Immobiliare abilitato. Non basta avere un contratto regolare da dipendente con un agenzia immobiliare, per vedere legittimato il proprio lavoro come agente immobiliare, anzi chi svolge queste incombenze in assenza di un agente immobiliare abilitato fa perdere il diritto alla provvigione all’agenzia stessa.
Anche chi svolge praticantato in queste agenzie e non è comunque abilitato alla professione ha delle precise mansioni, il nome da dare a queste figure è di “collaboratore ai servizi immobiliari” e di seguito le mansioni che può svolgere o meno:

  1. Utilizzare i propri biglietti da visita con indicato, in marcata evidenza, la società per
    cui lavora e la sopracitata qualifica professionale
  2. Ricercare, attraverso il proprio lavoro, i nominativi di potenziali venditori o acquirenti,
    sempre nel rispetto della privacy professionale
  3. Trasmettere all’Agente Immobiliare di suo riferimento, qualsiasi domanda o informazione dei suoi potenziali clienti, a cui solo il professionista abilitato alla intermediazione dovrà fornire direttamente risposta, partecipare alle visite sia di acquisizione che di
    locazione/vendita con lo stesso Agente Immobiliare.
  4. Eseguire le ordinarie attività di tipo amministrativo/collaborativo all’interno dell’Agenzia immobiliare, quali rispondere alle telefonate, fissare o confermare appuntamenti, fornire informazioni alla clientela desunti da schede predisposte dalla stessa agenzia, portare materiale informativo o pubblicitario.
  5. Mostrare su carta o far visitare gli immobili ai potenziali clienti e fornire agli stessi il materiale informativo predisposto dall’Agente immobiliare o dall’agenzia immobiliare per cui lavora.

In realtà in questo ultimo punto c’è un filo sottilissimo di distinzione, chiunque infatti può’ far visionare un immobile aprendo appunto la porta, ma non può’ rispondere ad alcuna domanda posta dagli eventuali clienti.
Quindi se per assurdo un “collaboratore ai servizi immobiliari” viene interpellato su un qualsiasi dato dell’immobile e fornisce una risposta, potrebbe far perdere il diritto alla provvigione all’agenzia di riferimento.

Mentre queste sono le cose che un “collaboratore” non è autorizzato a fare:

  • Effettuare valutazioni di locazione o vendita, verbali o scritte, di immobili anche se per tale lavoro vengono utilizzati programmi o società web, forniti dalla società per cui svolge tale lavoro
  • Raccogliere incarichi o offerte, scritte o verbali, di locazione o di vendita inerenti gli immobili dell’Agenzia Immobiliare o dell’Agente Immobiliare per cui presta la propria collaborazione
  • Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di conferire un incarico di vendita o di locazione
  • Fornire informazioni, scritte o verbali, sulla base delle quali un cliente possa decidere di acquistare o locare un immobile
  • Pubblicizzare, direttamente o indirettamente, la vendita o la locazione di un immobile, se non attraverso comunicazioni dell’Agenzia stessa o dell’Agente Immobiliare per cui lavora.

Ma come si combatte l’abusivismo?
Nel prossimo articolo vedremo come si può combattere l’abusivismo e cosa sta facendo La Fiap per contrastare il fenomeno

Porto San Giorgio li 04/06/2022

Stefano Pallotti
392/1327360
Agente immobiliare F.I.A.I.P.  26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
Iscritto all’albo dei C.T.U.( Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
AGENZIA IMMOBILIARE ALKADIA

 

 

 

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