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Debiti precedenti in contratto di locazione: Chi paga?

Il subentrante in un contratto di locazione è tenuto a pagare i debiti del precedente conduttore? Anche nel caso della locazione ci possono essere casi di solidarietà passiva.

Il subentrante in un contratto di locazione è tenuto a pagare i debiti del precedente conduttore?

Anche nel caso della locazione ci possono essere casi di solidarietà passiva.

Ecco cosa accade in caso di cessione del contratto e di decesso.

La successione è prevista nel contratto di locazione di immobile ad uso abitativo nel caso di decesso del conduttore o di separazione oppure fine della convivenza di fatto in caso di figli.

Nell’ipotesi di decesso, teniamo presente che in seguito alla morte del conduttore gli eredi ereditano crediti e debiti in base alle loro quote, quindi ogni erede risponderà per le quote di appartenenza salvo i casi di rinuncia di eredità e di accettazione con beneficio di inventario.

In seguito a caso di morte, si prevede il diritto da parte di conviventi, coniuge e anche convivente di fatto, di subentrare nel contratto di locazione in caso di decesso ma anche di recedere dal contratto stesso.

Il subentro nel contratto di per sé non produce successione nella posizione debitoria del precedente conduttore: dunque, si dovranno pagare i debiti da questi accumulati in qualità di eredi, ma non in qualità di conduttori subentrati.

Così come la qualità di erede non consente il subentro nel contratto se il soggetto non è stato convivente. Dunque, in generale, non possiamo parlare di solidarietà passiva in seguito a decesso.

La successione può poi aversi per contratto e cioè per cessione della locazione; in tal caso, la cessione è ammessa dietro consenso del locato.

Secondo le norme generali in materia di cessione di contratti, se il locatore dell’immobile ad uso abitativo dichiara di non liberare l’ex conduttore, potrà agire nei suoi confronti se il nuovo non sarà adempiente.

Per quanto attiene ai rapporti con il condominio, la questione sulla solidarietà non si pone affatto; infatti non c’è possibilità di solidarietà, dal momento che per il condominio colui che è tenuto a pagare è sempre il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile, dunque chi solitamente riveste il ruolo del locatore.

Per eventuali morosità, anche di voci riferibili al conduttore, il condominio dovrà comunque rivolgersi al locatore e quest’ultimo chiamerà in causa il conduttore dell’immobile.

 

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Porto San Giorgio li 27/01/2020

Stefano Pallotti
392/1327360
Agente immobiliare F.I.A.I.P.  26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
Iscritto all’albo dei C.T.U.Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
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