Il diritto di abitazione viene definito un «diritto reale su beni altrui».
Che significa?
il diritto reale è un diritto soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato su una cosa. Dunque, l’abitazione è un diritto che verte non su una persona ma su un bene che, in questo caso, è di altri. In questo, l’abitazione si distingue dalla proprietà che è sì un diritto reale, ma su una cosa propria e non altrui.
Il diritto di abitazione consente al suo titolare il diritto di abitare una casa, appartenente ad un terzo, per il bisogno proprio e della propria famiglia. Questo vuol dire che il titolare del diritto di abitazione può far entrare nell’appartamento anche il proprio coniuge e i figli o qualsiasi altro stabile convivente, anche se tali soggetti non sono titolari del diritto di abitazione.
Vediamo ora diritti e doveri del diritto di abitazione:
- il titolare del diritto di abitazione può servirsi della casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia;
- il diritto d’abitazione non può essere ceduto o dato in locazione.
- non può concedere l’abitazione ai suoi familiari mentre egli abita stabilmente altrove.
- Il diritto di abitazione, per sua natura, può essere costituito solo a favore di persone fisiche
Il diritto di abitazione ha natura temporanea, per cui non può essere attribuito carattere perenne e si costituisce tra il proprietario dell’immobile e l’utilizzatore in forma scritta, oppure con testamento.
Si può’ costituire anche legalmente, ad esempio il coniuge superstite ha diritto di vivere nell’immobile fino alla morte senza che gli altri eredi possano intervenire per un eventuale sfratto.
Con sentenza del tribunale può’ costituirsi un diritto di abitazione ad esempio nel caso di un ex coniuge a cui vengano affidati i figli dopo il divorzio e può’ continuare a vivere nella casa di proprietà dell’altro coniuge.
Anche l’usucapione può’ far insorgere un diritto di abitazione tramite uso ventennale della proprietà altrui.
Il titolare del diritto di abitazione ha i seguenti obblighi:
- Servirsi dell’immobile al solo uso abitativo
- Pagare le tasse sull’immobile
- Occuparsi della manutenzione ordinaria
- Usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’utilizzo del bene
- Restituire l’immobile nello steso stato in cui ha ricevuto la proprietà
Il titolare del diritto di abitazione prima di entrare in possesso del bene deve redigere un inventario delle cose presenti all’interno dell’immobile e descriverne minuziosamente lo stato di conservazione e prestare una cauzione al proprietario prima dell’ingresso nella proprietà, a meno che non sia dispensato dal proprietario stesso
Il proprietario in caso di mancanza d’inventario può’ richiederlo giudizialmente.
Il diritto di abitazione infine cessa con la scadenza del termine indicato nell’atto costitutivo, con la morte del titolare, con la rinuncia del titolare del diritto, con la prescrizione, con il perimento del bene e infine con la consolidazione, ossia quando si riuniscono nella stessa persona il diritto all’abitazione e la piena proprietà.
Porto San Giorgio li 04/09/2021
Stefano Pallotti
392/1327360 – info@alkadiaimmobiliare.it
Agente immobiliare FIAIP
Consigliere provinciale FIAIP
Consigliere regionale FIAIP
Iscritto all’albo dei C.T.U.( Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
AGENZIA ALKADIA IMMOBILIARE