Con la legge n.58 del 28 giugno 2019, il cosiddetto “Decreto Crescita 2019” che funge da conversione in legge del decreto 30 aprile 2019, n. 34, il governo ha introdotto un sistema di controllo e di sicurezza sul tema degli affitti brevi(cioè quegli affitti inferiori ai 30 giorni)
Il C.I.R. è stato poi introdotto nella Regione Marche con delibera n. 193 del 22 febbraio 2021 ed è diventato applicativo dal 17 novembre 2021.
Ma cosa è in definitiva il codice identificativo regionale?
In pratica dopo le continue truffe subite dagli utenti in merito ad appartamenti vacanza poi risultati inesistenti(strutture extra alberghiere), il governo ha deciso di istituire il C.I.R. codice identificativo regionale.
Da una parte per assicurare alloggi di qualità in relazione agli affitti vacanza, dall’altra per tutelare i turisti appunto da eventuali truffe.
Il C.I.R. riguarda esplicitamente come già detto, gli affitti brevi quelli inferiori a 30 giorni, per i quali non vi è obbligo di registrazione all’agenzia entrate, ma che in realtà comportano una serie di obblighi ben più’ pesanti e pressanti.
Innanzitutto vi è l’obbligo di comunicare i dati di tutti gli occupanti della struttura, con documenti alla mano per ognuno, anche dei minori, comunicando il giorno di arrivo e il giorno di partenza alla questura di riferimento locale.
In caso di mancata comunicazione verranno erogate le pene di cui all’articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Le pene consistono nel pagamento delle sanzioni previste e prevedono anche l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 Euro, oltre alla sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività ricettiva.
Poi vi è l’obbligo di comunicare alla regione gli stessi dati usando la piattaforma ROSS1000, la quale disciplina che il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici.
Per i soggetti che invece pubblicano annunci di promozione privi del codice identificativo, è prevista una sanzione pecuniaria che va da 500 euro a 5 mila euro per ogni attività o alloggio non “schedato”
Sanzioni pesantissime dunque per chi continua ad affittare con “il fai da te” e con alloggi spesso al limite della legalità, sia in fatto di sicurezza degli stessi, sia in fatto di vera e propria “decenza” a volte.
MA COME SI OTTIENE IL C.I.R.?
- presentazione della SCIA all’ufficio SUAP del Comune dove è ubicata la struttura ricettiva;
- registrazione presso la Questura di competenza per ricevere le credenziali del portale “AlloggiatiWeb”;
- accreditamento presso la Regione Marche per ricevere le credenziali per il sistema di gestione dei flussi turistici denominato Istrice-Ross1000 (questo passaggio è di competenza del SUAP)
Completata la procedura, il codice C.I.R. sarà assegnato automaticamente alla struttura ricettiva e deve essere OBBLIGATORIAMENTE indicato in ogni canale di promozione pubblicitaria utilizzato dalla struttura( Brochure e biglietti da visita, google, social network, portali di prenotazione online come booking ecc.), per le eventuali sanzioni vedi sopra al punto alloggi non schedati.
Il titolare della struttura comunque può’ delegare un terzo a svolgere le pratiche per lui, ad esempio l’agenzia immobiliare di riferimento.
Porto San Giorgio li 07/01/2023
392/1327360