La questione è dibattuta da tempo, infatti il problema degli affittacamere nei condominii è rilevante per i disturbi alla quiete che può comportare e sul punto si espressa anche la corte di cassazione ed è stata molto specifica nelle sue conclusioni che ora vedremo.
Diciamo subito che nessuna norma legislativa vieta di locare una porzione del proprio immobile altrimenti nessuno potrebbe svolgere tale attività.
Questo problema si pone spesso perché di solito il regolamento condominiale non specifica esattamente come vietata l’attività di affittacamere, spesso essendo i regolamenti molto vecchi recitano genericamente vietate attività rumorose, che possano recare disturbo o sporcare le parti comuni.
Secondo la suprema corte di cassazione questo non basta però per vietare l’attività sopracitata! Devono ricorrere due condizioni fondamentali:
1)Il regolamento deve essere di tipo contrattuale = Deve essere approvato all’unanimità oppure accettato dagli acquirenti al momento dell’acquisto dell’immobile, deve essere annotato nei pubblici registri o allegato al contratto di compravendita.
In tali casi il condomino non può affermare che non fosse a conoscenza del divieto che vale anche per tutti i successivi proprietari dell’immobile.
2)La clausola che contiene il divieto non può essere vaga o superficiale ma deve esplicitamente citare il termine affittacamere o case vacanza.
Se il regolamento rimane invece astratto, sarebbe lecita l’attività, con obbligo comunque del gestore di impedire rumori, l’uso continuo dell’ascensore ecc. ecc. avendo comunque in caso contrario, il condominio possibilità di agire in giudizio.
Porto San Giorgio li 24/06/2023
392/1327360