Il tasso dei mutui bancari negli ultimi due anni, continua a salire, mettendo in seria difficoltà le famiglie che hanno necessità di acquistare casa col mutuo.
Andiamo quindi alla riscoperta di alcune forme di compravendita, poco conosciute e raramente usate che però possono essere utilizzate come ottima alterantiva al mutuo bancario.
La vendita con riserva di proprietà è un tipo di contratto di compravendita in cui il venditore si riserva il diritto di proprietà del bene venduto fino a quando l’acquirente non abbia saldato l’intero prezzo.
In questo tipo di contratto, l’acquirente riceve il possesso immediato dell’immobile, ma non ne diventa proprietario a tutti gli effetti fino al pagamento dell’intero prezzo, può essere quindi una soluzione vantaggiosa sia per il venditore che per l’acquirente.
Per il venditore, rappresenta una forma di garanzia del pagamento del prezzo, infatti in caso di inadempimento dell’acquirente, può richiedere la restituzione dell’immobile.
Per l’acquirente, invece è un modo per acquistare un immobile senza dover versare l’intero prezzo in un’unica soluzione, differenziando il prezzo in varie rate che saranno concordate fra venditore e acquirente, fino al completo pagamento.
La vendita con riserva di proprietà deve essere necessariamente formalizzata per iscritto, e può essere utilizzata per la vendita di qualsiasi tipo di immobile, sia residenziale che commerciale.
Il contratto deve contenere una descrizione dell’immobile venduto, il prezzo di vendita, le modalità di pagamento e la data entro la quale l’acquirente deve saldare l’intero prezzo.
Viene disciplinata dall’art. 1523 del codice civile, ed è particolarmente utile per chi non ha la possibilità di accedere ad un mutuo bancario, godendo immediatamente dell’immobile con l’aspettativa di diventarne il proprietario.
Il compratore si assume il rischio dell’alterazione e del perimento del bene dal momento in cui gli viene consegnato, mentre il venditore resta proprietario del bene fino all’ultimazione del pagamento del prezzo e si libera dai rischi di deterioramento e perimento della cosa dal momento della consegna al compratore, anche se rimane obbligato al pagamento dell’ Imu fino al completamento dell’operazione.
La riserva di proprietà inoltre funge da strumento di opposizione nei confronti di terzi, ma l’atto deve essere necessariamente trascritto in conservatoria e la data di trascrizione deve essere antecedente all’atto del pignoramento.
In caso di inadempienza del compratore, il venditore può agire per recuperare la proprietà una volta che il debito ha raggiunto l’ottava parte del prezzo, altrimenti può agire solo per recuperare la rate andate insolute.
Molto simile alla riserva di proprietà c’è la vendita con riservato dominio, in cui si trasferisce immediatamente all’acquirente il possesso e la proprietà, ma si riserva il diritto di riscattarlo entro un certo periodo di tempo.
Il compratore ha la possibilità di utilizzare il bene e di pagarne il prezzo, ma se non paga tutte le rate entro il periodo di tempo stabilito, il venditore può rientrare in possesso del bene e della proprietà.
Porto San Giorgio li 15/07/2023
392/1327360