Oggi vediamo in concreto un aspetto della compravendita immobiliare che sembra scontata, ossia le obbligazioni che spettano al venditore.
Ma anche qui come in tutte le cose che sembrano scontate a volte possono celarsi aspetti poco conosciuti alla maggior parte delle persone che vogliamo farvi conoscere.
In base all’art.1476 del codice civile sono:
–Consegnare l’immobile al compratore
–Vendere l’immobile al compratore nel caso in cui la proposta di acquisto(preliminare)non preveda l’acquisto immediato della cosa.
–Garantire il venditore dall’evizione e dai vizi dell’immobile
Se sembra lapalissiano consegnare l’immobile al venditore, un poco meno è sapere cosa sia l’evizione e tutelare il compratore dai vizi della cosa.
L’evizione si verifica quando un terzo priva il compratore dell’immobile acquistato in base ad un diritto sul bene preesistente( occorre quindi fare molta attenzione ).
La garanzia per vizi è prevista dall’art.1490 del codice civile e dispone che il venditore garantisca che l’immobile sia esente da vizi lo rendano non idoneo all’uso a cui è destinato, oppure che ne diminuiscano in modo sostanziale il valore.
I vizi sono significativi quando:
1)Non sono conosciuti dal compratore
2)Non sono facilmente riconoscibili
3)Sono materiali e preesistenti alla vendita
Chiedete sempre di visionare il patentino dell’agente immobiliare, per assicurarvi che state parlando con un professionista abilitato.
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Porto San Giorgio li 28/10/2023
392/1327360