Diciamo subito che con la legge 39 del 1989 il legislatore ha aggiornato quella che era fino ad allora la legislazione in materia di mediazione immobiliare ed ha introdotto e aggiornato alcuni criteri importanti per la nostra professione.
In particolare solo un agente immobiliare regolarmente iscritto alla camera di commercio, ha diritto di richiedere una provvigione in relazione alla sua opera di mediazione.
Specificatamente è bene sapere che in ogni fase della trattativa, prima visita o successive, trattativa, preliminare e rogito finale, il cliente ( acquirente o venditore ) deve essere assistito da un agente regolarmente iscritto pena la perdita del diritto alla provvigione.
( In realtà la parte riguardante le visite all’immobile meriterebbe da sola un articolo a parte).
Quindi un cliente che viene anche solo accompagnato a visionare un immobile da un dipendente di una società immobiliare, il quale non sia regolarmente iscritto come agente immobiliare fa perdere il diritto alla provvigione della sopracitata agenzia.
Alcuni anni fa il legislatore ha comunque soppresso il vecchio albo degli agenti immobiliari, rendendo paradossalmente difficile al cliente appurare se sia o meno un agente immobiliare iscritto la persona che si trova davanti.
Con il comma 3 dell’art. 5 del D.M. 26/10/2011 il legislatore ha normato che i soggetti che esercitano l’attività di mediatore devono possedere la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art. 26 del D.P.R. 1926/1960 e che permette il riconoscimento immediato della qualifica di agente immobiliare.
La tessera è richiesta da tutte le persone fisiche che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa individuale e/o societaria, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese/REA e che hanno provveduto a presentare l’istanza di aggiornamento dei dati dal Ruolo al Registro delle Imprese/REA, ai sensi dell’art. 11 del DM 26/10/2011.
La tessera ha una durata quadriennale, riporta i dati dell’impresa per la quale si esercita l’attività, gli estremi identificativi del possessore, l’indicazione della data di iscrizione nel Registro delle Imprese e la data di scadenza.
Nel caso di prosecuzione dell’attività, alla scadenza dei quattro anni, l’interessato dovrà presentare richiesta di rinnovo della tessera, restituendo contestualmente la tessera non più valida.
Nel caso in cui l’interessato cessi l’attività di mediazione, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire, entro 90 giorni, la tessera di riconoscimento.
Porto San Giorgio li 02/08/2021
Stefano Pallotti
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Agente immobiliare F.I.A.I.P. 26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
Iscritto all’albo dei C.T.U.( Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
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